A partire dal 29 dicembre 2017 i lavoratori dipendenti che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato saranno tutelati da eventuali ritorsioni anche con la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento.
Già dal 2012, con la legge “anticorruzione”, sono state previste speciali tutele per il dipendente pubblico che avesse segnalato ai suoi superiori delle condotte illecite altrui. La legge 30 novembre 2017 n. 179, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2017, invece, entrerà in vigore il prossimo 29 dicembre 2017.
La legge prevede misure obbligatorie per le imprese private; in particolare, per le società commerciali di maggiori dimensioni, impone un adeguamento dei modelli organizzativi interni, ossia servizi di auditing o di compliance per la tutela contro il rischio di frodi.
Pertanto, si tratterà di adeguare le procedure interne ai principi della tutela della segretezza dell’identità del segnalante, quindi di stabilire – anche unilateralmente – sanzioni effettive e dissuasive sia verso chi omette di dare seguito alla segnalazione ricevuta sia verso chi, attraverso rivelazioni incaute o artefatte, procuri allarme ingiustificato nell’organizzazione produttiva.
Inoltre, l’art. 3 prevede norme dirette ad attenuare in certo modo i vincoli di segretezza “professionale”, assicurando che la rivelazione di informazioni sensibili possa avvenire solamente con modalità adeguate e nell’ambito dei canali specificatamente dedicati a tale fine, quindi non alla stampa o in forma pubblica.
Tuttavia, si tratta di una normativa di portata molto generale che non sempre individua regole certe, lasciando invece alle singole imprese commerciali l’onere di procedere alla adozione di specifiche modifiche organizzative della propria struttura.
Maggiore attenzione e rigore avrebbe meritato, inoltre, una più precisa individuazione della condizione di chi procede alla denunzia iniziale, ma la normativa rimane nel vago quando si tratta di documentare le ragioni per cui un soggetto è in possesso di informazioni talmente riservate, quali quelle che attengono a condotte criminose perpetuate da propri colleghi.