Anche la disciplina del lavoro accessorio retribuito con i buoni lavoro cambia nuovamente e l’intervento aiuta a risolvere la diatriba sulla qualificazione di questa tipologia contrattuale.

Sono soppresse, nel comma 1 dell’articolo 70 del Dlgs 276/2003, le parole «di natura meramente occasionale» con ciò confermando che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
È, quindi, il valore economico della prestazione – che per altro non può superare i 2.000 euro annui nei confronti dei singoli committenti imprenditori – a qualificare le prestazioni di lavoro accessorio.