La legge di Stabilità 2016 ha introdotto importanti novità in materia di gestione dei benefit a beneficio dei lavoratori, inserendo nell’art. 51 del TUIR il comma 3-bis, secondo cui “l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.
Semplificando l’erogazione di beni e servizi, si consente pertanto al datore di lavoro di attribuire benefit ai lavoratori attraverso la semplice consegna di specifici documenti di legittimazione dal valore nominale (c.d. voucher). Con la modifica introdotta il valore nominale della prestazione oggetto di erogazione prefigura una esatta corrispondenza tra il valore indicato nel documento di legittimazione ed il valore della prestazione medesima (che deve essere determinato in base al valore normale).
I voucher rappresentano, dunque, dei documenti di legittimazione in senso tecnico, in quanto devono necessariamente individuare, in maniera precisa ed inequivocabile, il bene, l’opera o il servizio che il titolare ha diritto di ricevere. Essi in nessun caso possono rappresentare più prestazioni ed viene, peraltro, esclusa, la possibilità di integrare il valore del voucher in denaro o cedere il titolo a terzi.
Circa le modalità di utilizzo, è stato stabilito con decreto interministeriale del 25 marzo 2016 che il solo titolare è abilitato all’utilizzo dei voucher ed esclude di fatto dall’ambito di applicazione soggettivo il semplice portatore del titolo. Di conseguenza, l’unico soggetto legittimato a ricevere il bene, l’opera o il servizio incorporati nel voucher è la persona il cui nominativo è espressamente indicato nel documento .
E’ bene precisare che la prestazione incorporata nel voucher può consistere anche in somministrazioni continuative o ripetute nel tempo indicate, purché indicate col loro valore complessivo (ad es. abbonamenti annuali a teatri, alla palestra, cicli di terapie mediche).
Con il termine “voucher multiuso”, invece, si intendono quei documenti di legittimazione comprensivi di una pluralità di beni o servizi, non necessariamente predeterminati e definiti nel valore, per un valore non eccedente il limite di 258,23 euro non soggetto a tassazione. Nel caso in cui il valore complessivo dei beni e servizi erogati superi il suddetto limite, l’intero importo concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. E’ bene sottolineare che nel verificare il superamento della soglia di 258,23 euro deve essere fatto riferimento al complesso dei benefit attribuiti al dipendente.