Il Consiglio dei Ministri, in sede di approvazione in via definitiva del decreto correttivo del Jobs Act, in data 23 settembre 2016, ha integrato e modificato la disciplina dal Decreto Legislativo n 81/2015. Entra perciò in vigore la nuova procedura di comunicazione preventiva dei voucher.
In particolare, viene previsto un nuovo adempimento a carico dei committenti imprenditori o professionisti, volto alla comunicazione preventiva dell’inizio della prestazione: non si dovrà più far riferimento all’arco temporale ma occorrerà indicare un riferimento puntuale che includa il giorno e l’ora di inizio e fine dell’attività lavorativa svolta dal prestatore.
Almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, i committenti imprenditori non agricoli o professionisti sono obbligati a comunicare – a mezzo sms o posta elettronica – alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro:
– i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
– il luogo di esecuzione della prestazione;
– il giorno e l’ora di inizio;
– il giorno e l’ora di fine.
Il Ministero del lavoro potrà dettare le modalità applicative e rendere disponibili ulteriori sistemi di comunicazione.
Inoltre, esclusivamente in favore degli imprenditori agricoli, il decreto mantiene il riferimento all’arco temporale. Pertanto questi ultimi saranno obbligati a comunicare:
– i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
– il luogo di esecuzione della prestazione;
– la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni.
Anche in questo caso, la comunicazione dovrà comunque essere effettuata almeno 60 minuti dell’inizio della prestazione e sempre a mezzo sms o posta elettronica.