Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello n. 1 del 2 maggio 2013, ha precisato che:
- i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (misure di salute e sicurezza e relativa sorveglianza sanitaria);
- l’obbligatorietà della visita di cui all’art. 8 della legge n. 977/1967 volta a certificare l’idoneità al lavoro del minore vige solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, circostanza che non sussiste per “l’adolescente stagista” e “lo studente minorenne” che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente come specificati nel punto precedente.