Il Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha chiarito il comportamente che il datore di lavoro dovrà avere nel caso di riassunzione di un lavoratore precedentemente impiegato nella medesima mansione e sottoposto a visita medica preassuntiva.

Qualora a seguito della nuova assunzione di uno stesso lavoratore questo sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio del precedente rapporto di lavoro, il datore di lavoro non è tenuto ad efffettuare una seconda visita medica preventiva volta a valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica purchè la successione tra i due rapporti di lavoro ricada nel periodo di validità della visita preassuntiva cui il lavoratore era stato sottoposto in occasione dell’avvio del precedente rapporto di lavoro.

In ogni caso tale periodo non può essere superiore ad un anno. Restano invariati gli altri obblighi stabiliti a carico del datore di lavoro per quanto attiene alla sorveglianza sanitaria e disciplinato dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 41, vale a dire:

  • visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori;
  • visite mediche su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta;
  • visite mediche in occasione del cambio di mansione;
  • visite mediche in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza del lavoratore per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, per verificare l’idoneità alla mansione.