Si riportano le risposte del Ministero del Lavoro in ordine agli orientamenti che verranno seguiti dal personale ispettivo nel corso delle verifiche presso le aziende sulla corretta applicazione della Riforma Fornero.
1) Come si può ovviare alla mancanza del libretto formativo?
E’ possibile indicare il percorso formativo svolto anche mediante annotazione dell’attività espletata su un registro del datore di lavoro, senza particolari formalità. Tale registro sarà oggetto di verifica da parte del personale ispettivo, mediante i riscontri di carattere documentale nonché di dichiarazioni dei lavoratori, al fine di constatarne la conformità con il piano formativo individuale dell’apprendista.
2) Quali sono le conseguenze sanzionatorie nel caso in cui si riscontrino violazioni delle disposizioni afferenti al “tutor” nel contratto di apprendistato?
Si ritiene che le sanzioni connesse a violazioni legate alla presenza di un “tutor” aziendale siano esclusivamente di natura amministrativa e non necessariamente riverberino effetti automatici sulla genuinità del rapporto di apprendistato.
Di conseguenza, laddove si riscontrino le suddette violazioni non si potrà automaticamente applicare il regime sanzionatorio di cui all’art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 167/2011 per mancata formazione dell’apprendista, in quanto in tali ipotesi appare necessaria la puntuale verifica circa i contenuti e le modalità previste dal contratto collettivo concernenti il ruolo assegnato al “tutor” (cfr. circolare n. 5/2013).