L’Inps, con la circolare 14 marzo 2013 n. 38, prende in esame la previsione normativa che riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, una indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps.

Soggetti beneficiari

I beneficiari della prestazione sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps.

Sono esclusi:

  1. i titolari di redditi di lavoro autonomo;
  2. tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto (gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, ecc.);
  3. i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali;
  4. i titolari di pensione.

Requisiti e condizioni

L’indennità è riconosciuta ai collaboratori a progetto che soddisfino in via congiunta i seguenti requisiti previsti dall’art. 2, comma 51, della legge n. 92/2012:

  1. abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza;
  2. abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell’anno precedente;
  3. con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la Gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno;
  4. abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 181/2000, ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
  5. risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata. In via transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, le mensilità accreditate sono ridotte da quattro a tre.

A tal proposito, l’Inps precisa che  la monocommittenza, a differenza della previgente disciplina, non è più riferita all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello al termine del quale si è verificato l’evento “fine lavoro”, ma all’anno precedente, quindi, essa deve essere garantita con lo stesso datore di lavoro/committente per tutto l’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di prestazione. La monocommittenza sussiste anche se nel corso dello stesso anno il lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione purché con il medesimo datore di lavoro.

Domanda

La domanda di prestazione deve essere presentata dal collaboratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Solo nel caso in cui il collaboratore accrediti nel mese di dicembre presso la Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a uno, il termine per presentare la domanda, relativa “all’anno di riferimento” in cui il predetto requisito è stato maturato, è prorogato fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Al momento della presentazione della domanda non è richiesto lo stato di disoccupazione.

Misura della prestazione

L’importo della prestazione è pari al 5% del minimale annuo di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. In via transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, l’importo dell’indennità è elevato dal 5% al 7%.

La prestazione, per disposizione di legge, è liquidata:

– in un’unica soluzione se l’importo della prestazione è pari o inferiore a 1.000 euro;

– in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se l’importo della prestazione è superiore a 1.000 euro. Ad esempio, per un importo della prestazione pari a 2.400 euro, verranno erogati un primo importo mensile pari a 1.000 euro, un secondo importo mensile pari a 1.000 euro, un terzo importo mensile pari a 400 euro.