La legge di stabilità 2016 ha innalzato la soglia per il trasferimento del denaro contante da 1.000 euro a 3.000 euro.
Vale precisare che l’obbligo riguarda sia il soggetto che effettua il pagamento, sia (anche) chi riceve la somma di denaro. Infatti, qualora sia commessa la violazione del limite, il MEF potrà irrogare due distinte sanzioni per ciascun soggetto. Pertanto, se il soggetto che riceve la somma di denaro intende eliminare il rischio di una specifica sanzione, deve rinunciare ad ottenere la somma di denaro che gli viene trasmessa.
Menzione merita l’ipotesi del pagamento frazionato del netto in busta dovuto a dipendenti e collaboratori. Più precisamente, il trasferimento extra soglia è vietato anche quando effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiano tuttavia artificiosamente frazionati. Nel caso di pagamento di acconti in contanti di importo inferiore alla soglia di 1.000 euro (ora 3.000), ma cumulativamente di ammontare superiore, il ministero dell’Economia e delle finanze, con la nota interpretativa, protocollo 65633 del 12 giugno 2908, ha ritenuto che questi non rappresentino operazioni illecite laddove il frazionamento discenda dal preventivo accordo tra le parti in tal senso. E’ da ritenersi, pertanto, consentito il versamento di acconti sul totale netto in busta dovuto, il cui importo in ogni caso non ecceda la soglia di 1.000 euro (ora 3.000 euro), a condizione che datore di lavoro e lavoratore dipendente si siano preventivamente accordati per iscritto sul frazionamento e che il saldo del credito sia pagato con strumenti tracciabili.
In due parole risulta possibile liquidare più acconti in contanti se di importo inferiore alla soglia stabilita, ma se il totale della busta paga eccede i 3.000 euro il saldo dovrà essere pagato SEMPRE con una modalità tracciabile (a prescindere dall’importo del saldo <3.000 euro).