Con alcune disposizioni inserite nei commi da 910 a 914 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il legislatore impone per qualsiasi prestazione lavorativa sia subordinata che autonoma la piena tracciabilità delle retribuzioni e dei compensi a partire dal 1° luglio 2018.
A partire da tale data ai datori di lavoro sarà fatto divieto di corrispondere la retribuzione, ivi compresi gli anticipi, per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore e a prescindere dalla tipologia contrattuale intercorrente.
Sarà possibile corrispondere quanto dovuto al proprio personale o ai prestatori in presenza di un contratto di collaborazione attraverso uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato allorquando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore a fronte di una età non inferiore a 16 anni; all’infuori da tali casistiche l’impossibilità a ricevere l’assegno dovrà essere provato anche con gli organi di vigilanza. Per quel che concerne la delega è ipotizzabile una forma semplice con delega sottoscritta dal lavoratore interessato e con copia del documento contenente gli estremi dello stesso
Vale la pena sottolineare che, così come affermato nel comma 912, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce, in alcun modo, prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Tale concetto è stato maggiormente esplicitato sempre dalla Suprema Corte con le sentenze n. 24186/2008 e n. 14411/2011, laddove è stato affermato che la consegna della busta paga (o prospetto paga), pur se accompagnata dalla sottoscrizione del dipendente “per ricevuta”, non è sufficiente di per sè a dimostrare l’avvenuto pagamento della retribuzione, ma concorre, insieme ad altri elementi, a fornire una presunzione dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione retributiva.
La violazione dell’obbligo della tracciabilità delle retribuzioni comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 5.000 euro.