A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 11 del D.L. n. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011, sul territorio pugliese, in assenza di specifica disciplina regionale, i tirocini formativi trovano quale unica fonte di riferimento quella contenuta  nell’art. 18 della Legge n. 196/1997 e nel successivo Regolamento attuativo (D.M. n. 142/1998).

Inoltre, in applicazione dell’art. 1 comma 34 della legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero)  in data 24 gennaio 2013  sono state approvate le Linee guida in materia di tirocini.

In sintesi le Linee guida (che non trovano applicazione per: i tirocini curriculari, i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali,  i tirocini per gli extracomunitari e i tirocini estivi)  prevedono quanto segue:

  • il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo o per la sostituzione di lavoratori assenti o per ricoprire ruoli necessari nell’organizzazione dell’attività di impresa;
  • il  riconoscimento di una congrua indennità (anche forfetaria) in relazione alla prestazione svolta ma, comunque, non inferiore ai 300 euro, la cui mancata corresponsione, ai sensi dell’art. 1 comma 35 della legge n. 92/2012 comporta per il trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro secondo le previsioni della L. n. 689/1981. Tale indennità non viene corrisposta nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e percettori di ammortizzatori sociali.

I tirocini si distinguono in:

  •  tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro. La durata non può essere superiore ai sei mesi;
  • tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro. La durata non può essere superiore ai 12 mesi;
  • tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale. La durata non può essere superiore a 12 mesi (per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi).
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga.
Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante ma può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale.
Inoltre,
  1. il soggetto ospitante non deve aver operato licenziamenti o sospensioni nei 12 mesi precedenti con riferimento alla medesima attività;
  2. sia rispettata la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla legge n. 68/99 (collocamento disabili e altre categorie protette).

Nel caso in cui, durante un accesso ispettivo, il tirocinio di formazione e orientamento non risulti conforme alla disciplina di riferimento e alla relativa regolamentazione, il personale ispettivo procederà a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con applicazione delle relative sanzioni amministrative, disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi così omessi.