L’INPS risponde ad una FAQ posta dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in merito all’obbligo di versamento del contributo di licenziamento nel caso del passaggio dei dipendenti senza che si realizza l’ipotesi di trasferimento d’azienda.
Nel trasferimento d’azienda, con passaggio dipendenti senza soluzione di continuità ex art. 2112, c.c, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente.. Quindi, non verificandosi alcuna interruzione di rapporto di lavoro, il datore di lavoro alienante non è obbligato al versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012.
L’ipotesi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad altro, senza trasferimento d’azienda e in assenza di una interruzione del rapporto di lavoro, può avvenire laddove si proceda alla cessione del contratto ex art. 1406 cod.civ. In questo caso – pacificamente ammesso in dottrina e giurisprudenza – si realizza una fattispecie di successione nel rapporto di lavoro, con il consenso espresso del lavoratore, il quale continua la prestazione della propria opera alle dipendenze del cessionario ( Cass. n. 5062/1989). La cessione del contratto di lavoro subordinato, che avvenga nell’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 1406 -1410 cod. civ, analogamente al trasferimento d’azienda, non determina l’interruzione del sottostante rapporto di lavoro.
Ne deriva che, laddove connotata nei termini descritti, non fa sorgere nel cedente l’obbligo del versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012.