Il D.P.C.M. 20 febbraio 2015 n. 29 disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di liquidazione del t.f.r. come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018 di cui all’art. 1, commi 26-34, L. n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità 2015).
La Legge di stabilità 2015, infatti, ha introdotto la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere in via sperimentale l’erogazione del t.f.r. ad integrazione della busta paga.
Soggetti destinatari
Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione) i lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso di un’anzianità di servizio pari ad almeno sei mesi.
Restano comunque esclusi da questa possibilità i lavoratori:
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domestici;
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agricoli;
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per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la corresponsione periodica del t.f.r. ovvero l’accantonamento del t.f.r. medesimo presso soggetti terzi;
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dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
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dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti;
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dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento;
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dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unità produttiva interessata dai predetti interventi;
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dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.
L’opzione può essere esercitata anche in caso di conferimento del t.f.r. maturando alle forme pensionistiche complementari.
Il lavoratore deve notificare al datore di lavoro la eventuale disposizione del t.f.r. a garanzia di contratti di finanziamento; detta disposizione preclude l’esercizio dell’opzione in oggetto.
Misura della Qu.I.R.
La Qu.I.R. è pari alla misura integrale della quota maturanda del t.f.r., al netto dell’addizionale I.v.s. pari allo 0,50%, prevista dall’art. 3, ultimo comma, L. n. 297/1982.
La Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.
Procedura
I lavoratori per richiedere la liquidazione mensile della Qu.I.R. devono presentare al datore di lavoro apposita istanza di accesso compilata e sottoscritta.
Accertato, dal datore di lavoro, il possesso dei requisiti prescritti, la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore è efficace e l’erogazione della Qu.I.R. è operativa dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso di tale periodo, la manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile.
Dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, il datore di lavoro deve operare la liquidazione mensile della Qu.I.R., al lavoratore dipendente, sulla base con le stesse modalità dell’erogazione della retribuzione. Per i lavoratori per i quali si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di versamento del t.f.r. alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di tesoreria INPS.
I datori di lavoro che, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R., accedono al finanziamento assistito dall’apposito Fondo di garanzia istituito presso l’INPS, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal 3° mese successivo a quello di efficacia dell’istanza.
Rimborso del finanziamento e cause di interruzione anticipata
Il rimborso del finanziamento assistito da garanzia è fissato al 30 ottobre 2018.
Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento assistito da garanzia, il datore di lavoro mutuatario è tenuto al rimborso del finanziamento assistito da garanzia già fruito, entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, relativamente all’importo oggetto della liquidazione mensile della Qu.I.R., comprensivo degli oneri a servizio del prestito.
Nel caso sia accertato che il finanziamento sia stato utilizzato per finalità diverse dalla liquidazione mensile della Qu.I.R, fatta salva la configurazione di fattispecie penalmente rilevanti a carico del datore di lavoro, l’erogazione del finanziamento è interrotta e il datore di lavoro è tenuto al rimborso immediato del finanziamento già fruito e degli interessi.
L’erogazione del finanziamento assistito da garanzia è interrotta al verificarsi di una delle condizioni ostative alla concessione dello stesso, dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l’intero periodo di sussistenza delle medesime ovvero, per le condizioni di cui infra, a partire dalle decorrenze ivi previste.
L’interruzione dell’erogazione del finanziamento assistito da garanzia ha luogo al verificarsi dei seguenti eventi:
a) avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro, a far data dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese;
b) avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall’iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese;
c) avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del provvedimento dell’Autorità competente nella Gazzetta Ufficiale;
d) avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a far data dall’iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.