L’Inps, con messaggio n. 15079 del 25 settembre 2013, ha definito quanto già previsto dal decreto lavoro DL 76/2013 in tema di decadenza dal diritto all’integrazione salariale dei lavoratori in cassa integrazione o in mobilità.
I dipendenti in questione, infatti, non perdono più il diritto alla corrispondente integrazione salariale se non effettuano la comunicazione relativa allo svolgimento di attività lavorativa compatibile con il loro status. Questo perché è sufficiente la comunicazione preventiva obbligatoria fatta dal datore di lavoro, essendo le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga obbligatorie a carico del datore di lavoro valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico dei lavoratori.
Di conseguenza, le persone in cassa integrazione straordinaria che svolgono attività autonoma o subordinata non devono più effettuare la comunicazione preventiva alla sede provinciale dell’Inps per non decadere dal diritto all’integrazione salariale. Allo stesso modo chi è in mobilità non deve più comunicare all’Inps entro cinque giorni dall’assunzione che ha firmato un contratto per svolgere lavoro subordinato a tempo parziale o a tempo. A fronte delle notifiche tramite Unilav, l’Inps provvederà comunque, come previsto dalla normativa, a sospendere o rideterminare l’importo riconosciuto all’interessato.