A distanza di 5 anni diventa operativo lo sgravio dei premi INAIL (massimo 20%) previsto dal protocollo WELFARE del 2007 (legge n. 247/2007) a favore delle aziende agricole con dipendenti. Con la circolare 13 novembre 2012, n. 130, l’Inps fornisce chiarimenti in materia di applicazione della riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli, e fa presente che, al fine di attuare la previsione normativa, è stato realizzato dall’Inail un nuovo, apposito servizio telematico, da utilizzare come modalità esclusiva.

Il riconoscimento dello sgravio è subordinato alla presentazione di richiesta tramite il suddetto canale  telematico che, per l’anno 2012, va effettuata entro il 30 novembre. A regime l’istanza dovrà essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno.

Per gli anni passati (dal 2008 al 2011), invece, la riduzione è applicata d’ufficio dall’INAIL, entro il limite annuo di 20 milioni di euro, così come previsto dalla circolare INAIL n. 61/2012.

La riduzione è concessa alle imprese:

– in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 626/1994 e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;

– che abbiano adottato, nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Tale requisito è soddisfatto allorché le aziende abbiano specificamente indicato nel documento di valutazione del rischio il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza ovvero abbiano provveduto, ai sensi dell’art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/2008, ad autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, disponendo anche l’indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

– che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio, ossia in quello che immediatamente precede l’annualità cui si riferisce lo sconto. Sono, pertanto, escluse le aziende con data inizio attività successiva al primo gennaio del biennio di osservazione.

– che non siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 5, L. 3 agosto 2007, n. 123. Tale requisito, dichiarato dall’azienda al momento della presentazione dell’istanza, sarà oggetto di successive verifiche da parte dell’Inail, d’intesa con le Direzioni territoriali del lavoro.