Cosa succede se in sede ispettiva un rapporto di tirocinio formativo viene riqualificato come rapporto di lavoro subordinato?

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il 27 gennaio scorso la risposta ad un interpello – formulato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro – circa l’applicabilità o meno della sanzione di cui all’art. 19, comma 3, Dlgs n. 276/2003 (violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’assunzione al Centro per l’impiego). Il Ministero ha ritenuto  la sanzione prevista dal suddetto articolo è applicabile al caso in esame.

Ciò che, nel caso posto dall’interpello, viene sanzionato non è tanto la mancata comunicazione del tirocinio, quanto piuttosto il suo contenuto difforme rispetto al rapporto (di lavoro subordinato) effettivamente svolto tra le parti, così come accertato dalla verifica ispettiva.

La logica del precetto relativo alla comunicazione obbligatoria, pertanto, va ricercata non nella esigenza, pur presente nella norma, di regolarizzazione del rapporto di lavoro, tale per cui il rapporto di lavoro non è sconosciuto allo Stato (non è cioè “lavoro nero”), ma piuttosto nella coesistente e concomitante esigenza pubblica, tutelata dalla norma, di garantire l’informazione e il controllo sul reale ed effettivo andamento del mercato del lavoro.

In questo senso, dunque, l’irregolare comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego è davvero idonea a violare l’interesse pubblico suddetto e viene, pertanto, sanzionata ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.Lgs. 276/2003 con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, diffidabile e dunque, liquidabile nel minimo edittale (100 euro).