Con circolare congiunta Entrate – Lavoro n. 19 del 10 maggio 2011 è stata esclusa la retroattività degli accordi  o contratti collettivi territoriali o aziendali per l’accesso alla detassazione sugli emolumenti relativi alla produttività erogati nel 2011.

I datori di lavoro che avessero assoggettato ad imposta agevolata del 10%  somme erogate prima della stipula dell’accordo o contratto collettivo saranno obbligati a ricalcolare  l’Irpef,  secondo le regole ordinarie,   a  trattenere in busta paga e a versare la differenza, aumentata degli interessi,  entro il 1° agosto 2011,  senza aggravio di sanzioni.

Per effetto del differimento dei termini di versamento disposto dal D.P.C.M. 12 maggio 2011, tale adempimento potrà essere effettuato entro e non oltre il  termine del 20 agosto 2011 (che cadendo di sabato viene spostato al lunedì successivo: 22 agosto 2011).