Con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022, l’INPS ha fornito le indicazioni utili all’applicazione dell’esonero contributivo riconosciuto, ai sensi della legge di Bilancio 2022 (L. 234/2022), in favore dei lavoratori subordinati. La fruizione dell’esonero non costituisce aiuto di Stato e dunque non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Restano però esclusi i rapporti di lavoro domestico.
L’esonero spetta per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e consiste in una riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori; la condizione da rispettare è che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima; il lavoratore che in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a tale limite, per quel mese non avrà diritto al beneficio.
In caso di mensilità aggiuntiva erogata nel mese di competenza di dicembre 2022, lo sgravio si applica sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, che deve essere inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, che sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese, nel rispetto del medesimo limite.
Qualora i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda sia inferiore o uguale al limite stabilito dalla legge, è possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, a patto che l’importo di questi ultimi non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).
Con riferimento invece alla quattordicesima mensilità, la riduzione contributiva non può essere applicata, in quanto la disposizione normativa fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.