La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con approfondimento del 19 settembre 2017, ha esaminato la disciplina del riscatto del corso di studi a fini previdenziali. I lavoratori dipendenti, parasubordinati ed autonomi iscritti dunque all’AGO, ai fondi esclusivi e sostitutivi, alle gestioni speciali degli autonomi e alla Gestione separata possono riscattare il periodo di studi, purché lo stesso sia avvenuto dopo l’istituzione della gestione in esame, anche da parte di soggetti già titolari di pensione. La richiesta può essere presentata anche da inoccupati.
I requisiti necessari per poter presentare la richiesta e accedere al riscatto sono i seguenti:
- l’interessato deve avere conseguito il proprio titolo di studio al momento della domanda;
- i periodi oggetto di riscatto non devono risultare già coperti da contribuzione (sia presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa sia presso altri regimi previdenziali, fatta eccezione esclusivamente per le Casse Professionali).
Tuttavia, sono oggetto di riscatto solo gli anni della durata legale del corso di studi di laurea al netto di eventuali periodi contemporanei già coperti di contribuzione, ed anche per periodi frazionati.
I titoli ammessi a riscatto, a condizione che siano stati conseguiti dal richiedente, sono quelli individuati dalla L. 341/1990 (includendo i corsi disciplinati dai Decreti del MIUR 503/1999 e 270/2004):
- Laurea a ciclo unico, vecchio ordinamento (es. 4 anni Laurea in Giurisprudenza);
- Laurea triennale;
- Laurea Specialista o Magistrale (2 anni);
- Laurea Magistrale a Ciclo Unico (es. 5 anni LMCU in Giurisprudenza);
- Diploma di Specializzazione per Studenti Laureati (es. Scuole di Specializzazione Medica);
- Diploma accademico di primo, secondo livello e specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca;
- Titoli di Alta Formazione Artistica e Musicale (es. Accademia di Belle Arti; cf. Messaggio INPS n. 15662/2010);
- Dottorato di Ricerca (solo se non coperti da Contribuzione, cf. D.M. del MIUR 11.9.1998).
Non sono inclusi nell’elenco i Master Universitari. Possono essere riscattati anche due o più corsi di studi, sostenendo i relativi oneri, purché i periodi oggetto di riscatto non siano coperti da contribuzione obbligatoria.
Per quanto riguarda i titoli universitari conseguiti all’estero, il riscatto del corso di laurea è completamente compatibile con quello del periodo di congedo parentale fruito al di fuori del rapporto di lavoro.
La decisione di richiedere il riscatto implica, tuttavia, un’attenta valutazione di tutte le ripercussioni del cumulo dei periodi previdenziali sul montante pensionistico del singolo soggetto. In particolare, il criterio di calcolo attualmente adottato per i riscatti di laurea è strettamente legato al metodo di calcolo pensionistico – retributivo o contributivo – del richiedente sulla base di due criteri:
- collocazione cronologica del periodo di studi riscattato, prima o dopo il 31.12.1995 e prima o dopo il 31.12.2011;
- sistema di calcolo applicabile al periodo tenendo conto dell’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995.
L’onere sarà calcolato con la riserva matematica se il periodo riscattato è valutato con metodo di calcolo retributivo:
- periodi ante 1.1.1996;
- periodi ante 1.1.2012 se il richiedente matura 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 includendo gli stessi anni oggetto di riscatto.
L’onere sarà invece calcolato con sistema a percentuale se il periodo riscattato è valutato con metodo di calcolo contributivo:
- periodi post 31.12.1995 se il richiedente non matura 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 includendo gli stessi anni oggetto di riscatto;
- periodi post 31.12.2011 se il richiedente matura 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 includendo gli stessi anni oggetto di riscatto.
Laddove il soggetto assicurato abbia maturato un’anzianità minima di 18 anni di contributi al 31.12.1995, inoltre, il riscatto del corso di laurea potrà anche comportare il passaggio nella posizione contributiva del soggetto richiedente al metodo di calcolo pensionistico retributivo.
Per quanto concerne il cumulo contributivo, infine, alla luce di quanto introdotto dalla Legge di stabilità 2017, l’operazione di riscatto del corso legale di laurea andrà considerata anche con la possibilità di applicare il cumulo di tutte le anzianità contributive (cronologicamente non coincidenti) maturate presso qualsiasi Gestione INPS, oltre che presso le casse professionali per gli iscritti ad un albo professionale.
La convenienza economica del riscatto di laurea deve essere valutata tenendo conto di due fattori: il primo riguarda la possibilità di sostenere in modo rateale l’onere di riscatto di laurea, in un massimo di 120 rate mensili distribuite in un totale di 10 anni senza alcun aggravio di interessi.
Il secondo elemento riguarda il regime fiscale applicabile all’onere sostenuto dal richiedente. La spesa sostenuta per il riscatto della laurea costituisce infatti un onere fiscalmente deducibile ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. e del T.U.I.R., indicabile nel rigo E21 del Mod. 730. Dal momento che la deducibilità segue il principio di cassa, l’imponibile fiscale sarà abbattuto della quota di riscatto (se rateizzato) versata all’ente previdenziale nell’anno di imposta oggetto della dichiarazione.