La circolare emessa dall’Agenzia delle Entrate n. 14/2013 (par. 10.1) chiarisce che nell’ipotesi in cui, nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 al sostituto d’imposta che presta assistenza diretta ovvero a un Caf-dipendenti (o a un soggetto abilitato) e il mese in cui vengono erogate le retribuzioni di competenza del mese di luglio, intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta dovrà effettuare comunque il conguaglio a credito anche nei confronti di tali dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro

Il datore di lavoro è, pertanto, tenuto a operare i rimborsi spettanti mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti.

Nei casi di conguagli a debito, invece, il sostituto d’imposta non deve effettuare tali operazioni, ma deve comunicare al dichiarante gli importi dovuti (a saldo e in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione della dichiarazione presentata, che dovranno essere direttamente versati dall’interessato secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.