CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. La riforma Fornero prevede la possibilità di non indicare alcuna causale per il primo contratto a termine, di durata non superiore a 12 mesi, stipulato tra le parti. Non è prevista la proroga.

I contratti collettivi possono prevedere, nell’ambito di un processo organizzativo determinato dalle specifiche ragioni (avvio di una nuova attività, lancio di un prodotto o di un servizio innovativo,  implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, rinnovo o proroga di una commessa consistente), nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva, l’eliminazione totale della causale del contratto a termine.

Il contratto a tempo determinato così stipulato non può essere prorogato.

Il lavoratore può continuare a prestare attività lavorativa oltre il termine del contratto, senza che ciò determini la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, purchè entro i limiti di 30 giorni (nel caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi) o di 50 giorni (nel caso di contratto di durata superiore a 6 mesi), previa comunicazione al Centro per l’impiego competente.

E’ consentita la successione di contratti a termine con lo stesso dipendente purchè ci sia un’interruzione minima di 60 giorni (per i contratti inferiori a 6 mesi) e di 90 giorni ( per i contratti superiori ai 6 mesi). I contratti collettivi possono prevedere una riduzione dei termini rispettivamente a 20 e 30 giorni.

Ai fini del raggiungimento del tetto di 36 mesi si computano anche il contratto di somministrazione a termine.

E’ previsto un aumento dei contributi nella misura dell’1,4% a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Vengono modificati i termini per l’impugnazione e per il successivo ricorso giudiziale, nel contenzioso relativo alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Il primo termine è elevato da 60 a 120 giorni (decorrenti dalla cessazione del contratto), mentre il secondo termine è ridotto da 270 a 180 giorni (decorrenti dalla precedente impugnazione). I nuovi termini si applicano con riferimento alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.

L’indennità risarcitoria (tra 2,5 e 12 mensilità) ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore relativo al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento del giudice di ricostituzione del rapporto di lavoro.

CONTRATTO DI INSERIMENTO. La legge prevede l’abrogazione, dal 1° gennaio 2013, delle norme sul contratto di inserimento contenute nel D.Lgs. n. 276/2003. La disciplina vigente continua tuttavia a trovare applicazione per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012.

APPRENDISTATO. La riforma Fornero prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà possibile assumere tre apprendisti ogni due lavoratori qualificati, con esclusione delle imprese artigiane e limitatamente ai datori di lavoro che occupano più di 9 dipendenti.

I datori di lavoro con più di 9 dipendenti non potranno stipulare nuovi contratti di apprendistato se nei 36 mesi precedenti non hanno confermato in servizio almeno il 30% dei contratti di apprendistato scaduti. La percentuale sale al 50% decorsi 36 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento. Se non rispetta questa percentuale o non è stato confermato nessun apprendista nei 6 mesi precedenti, è comunque possibile assumere almeno 1 apprendista. Le conseguenze del mancato rispetto della norma sono pesanti in quanto gli apprendisti assunti in eccesso saranno considerati lavoratori a tempo indeterminato.