L’INPS, con messaggio n 6973 del 12 settembre 2014, ha stabilito che il lavoratore assente per malattia che, considerandosi guarito, voglia riprendere il lavoro anticipatamente rispetto alla prognosi indicata nel certificato medico dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un ulteriore certificato medico a rettifica dell’originaria prognosi.
I medici di base, infatti, una volta inoltrato telematicamente il certificato medico entro le 24 ore successive al rilascio tramite il Sistema di Accoglienza Centrale, possono inviare durante tutto il periodo della prognosi, certificati che annullano i precedenti o li rettificano.
E’ questo il caso del certificato di rientro anticipato sul posto di lavoro rilasciato qualora il medico abbia riscontrato nel paziente un decorso più favorevole della malattia tale da indurre una riduzione della prognosi.
D’altro canto, in considerazione dell’ 2087 cod. civ. che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro, il datore di lavoro disponendo solo dell’attestato di malattia e non essendo legittimato a raccogliere certificati recanti anche l’indicazione della diagnosi oltre a quella dei giorni di assenza accordati dal medico, non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro. Quindi, se il datore di lavoro ammettesse il rientro del lavoratore dalla malattia in via anticipata senza certificato medico di rettifica violerebbe, di fatto, gli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.