L’Inps, con il messaggio n. 17338 del 25 ottobre 2012, interviene con un chiarimento sul meccanismo di progressivo abbattimento degli importi corrisposti al lavoratore in caso di proroga della C.i.g.d.: la riduzione opera decorsi 12 mesi di erogazione del singolo trattamento.
I 12 mesi si intendono relativamente all’orario contrattuale denunciato dall’azienda.
Pertanto, l’abbattimento viene effettuato considerando le ore di cassa integrazione in deroga effettivamente fruite da ogni singolo lavoratore, nell’arco delle autorizzazioni complessivamente concesse alla società e si applica nella misura pari al 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. Dopo la seconda proroga i trattamenti vengono erogati a condizione che i lavoratori frequentino specifici programmi di reimpiego, anche mirati alla qualificazione personale, organizzati dalla Regione.