Il Ministero del lavoro, con nota n. 2598 del 14.02.2012, risponde alla richiesta di chiarimenti in ordine alla problematica afferente alla riduzione dell’orario di lavoro disposta unilateralmente dal datore nei confronti dei soci di cooperative di produzione e lavoro con ripercussioni sul piano della retribuzione.

In linea generale, infatti, la predisposizione di una qualsivoglia riduzione di orario di lavoro, al di sotto della soglia minima prevista dalla contrattazione collettiva, necessita della stipulazione di un accordo in sede sindacale.

In particolare nel settore delle cooperative, l’art. 1 della L. n. 142/2001 stabilisce che il socio lavoratore, oltre al rapporto associativo, instaura con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma non occasionale, da cui conseguono “ex lege” determinati effetti giuridici.

Viene chiesto al Ministero del lavoro quale interpretazione occorre dare:

  1. alle norme di cui alla citata legge nella parte in cui stabiliscono che il socio mette a disposizione la propria capacità professionale in relazione alla quantità del lavoro necessaria alla realizzazione degli scopi della cooperativa (art. 1, lett. d);
  2. alle disposizioni in base alle quali il socio lavoratore di cooperativa, al momento della sottoscrizione del contratto associativo, aderisce anche alle clausole stabilite dal regolamento interno, tra cui quella afferente alla possibilità per la società di deliberare una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi, esclusivamente nell’ipotesi di crisi aziendale (art. 6, comma 1, lett. d) della L. n. 142/2001).

Il Ministero risponde, ritenendo compatibile con la posizione del socio lavoratore che abbia instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato, il principio generale secondo cui quando il dipendente offre la propria prestazione e questa non viene accettata per ragioni imputabili all’organizzazione del datore di lavoro, quest’ultimo risulta ugualmente tenuto al pagamento della retribuzione dovuta per l’orario di lavoro pattuito (mora del creditore, artt. 1206-1217, cod. civ.). Ciò in quanto al datore di lavoro non è consentito ridurre unilateralmente l’orario di lavoro e conseguentemente la retribuzione dei dipendenti (art. 1372, cod. civ.).

In conclusione, il Ministero ritiene che le società cooperative di produzione e lavoro, come ogni altra impresa, debbano garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l’effettivo svolgimento dell’orario di lavoro pattuito all’atto dell’assunzione, salvo accordi collettivi che introducano un orario di lavoro multiperiodale o oggettive situazioni di crisi aziendale deliberate dall’assemblea e risultanti da una riduzione del fatturato.