E’ prevista una riduzione del tasso medio (c.d. per prevenzione) INAIL per interventi effettuati dall’azienda e finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro.
Tale beneficio è in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori – anno del periodo, determinata, nelle seguenti sei classi (art. 24, D.M. 12 dicembre 2000).
Lavoratori – anno | Riduzione | ||
Fino a 10 | 30% | ||
Da 11 a 50 | 23% | ||
Da 51 a 100 | 18% | ||
Da 101 a 200 | 15% | ||
Da 201 a 500 | 12% | ||
Oltre 500 | 7% | ||
Il numero “lavoratori-anno” del periodo si ottiene quale somma dei dati dei singoli anni, ovvero con riferimento alla somma del numero dei “lavoratori-anno” registrati nel primo triennio del quadriennio precedente l’anno per il quale la riduzione è richiesta.
La misura della riduzione applicabile deve essere individuata per singola voce, sulla base del numero di “lavoratori-anno” relativi alla voce stessa.
Per ottenere la riduzione, il datore di lavoro deve presentare una specifica istanza contenente tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti a tal fine dall’INAIL.
Il provvedimento di riduzione è adottato se il datore di lavoro, entro il 31 dicembre dell’anno solare precedente quello di presentazione dell’istanza, ha effettuato interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.
La riduzione riconosciuta è operativa dall’anno in corso alla data di presentazione della domanda, con riferimento agli interventi migliorativi effettuati nell’anno precedente ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
L’istanza deve essere presentata alla competente sede territoriale dell’INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, utilizzando l’apposito servizio on line attivo in www.inail.it alla sezione Punto Cliente – Denunce (INAIL circ. n. 68/2012). Per la definizione dell’istanza l’INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.
Il provvedimento di riduzione, adottato con motivazione, è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata A/R entro 120 giorni dalla data della domanda. Qualora risulti anche da controlli successivi, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione, l’INAIL procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative.