L’Inps, con messaggio n. 3605 dell’11 febbraio 2011, ha fornito chiarimenti in merito al comportamento da tenere nei casi di mancato versamento dei contributi alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei familiari coadiutori del farmacista, non iscritti all’albo professionale, che collaborano con carattere di abitualità e prevalenza nell’impresa familiare e che operano nelle farmacie dove si vendono anche prodotti non medicinali.

L’INPS ha stabilito che, allo scopo di recuperare in maniera più veloce i crediti connessi e considerati i contrastanti orientamenti giurisprudenziali susseguitesi nel tempo, devono essere accolte le istanze di riduzione delle sanzioni relative a contributi la cui competenza è riferita a periodi fino al 31 dicembre 2007.

In relazione ai debiti insorti dopo tale data, le sanzioni civili vanno calcolate secondo il regime ordinario, di cui all’art. 116, commi 8 e 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La riduzione delle sanzioni civili va accolta, per i contenziosi non ancora definiti, a condizione che:

  • sia presentata apposita istanza motivata per l’ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali nella quale vi è il riconoscimento del debito contributivo esistente sia in via amministrativa che giudiziaria;
  • sia versata la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l’avvio di una formale rateazione;
  • non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.

L’istanza per la riduzione delle sanzioni (con il riconoscimento totale e incondizionato del debito contributivo) va presentata entro e non oltre il 31 marzo 2011.

Qualora foste interessati alla riduzione sopra menzionata, siamo a disposizione per la predisposizione dell’istanza entro il termine fissato dall’INPS.