La legge di Bilancio 2019, L. n. 145/2018, ha introdotto tra le diverse novità in materia di fisco, lavoro e finanziamente una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto del lavoro e dell’inserimento sociale, nota come Reddito di Cittadinanza (RdC).
Beneficiari del RdC sono i nuclei familiari (anche composti da un’unica persona) che, all’atto della domanda e per tutta la durata del periodo di fruizione del beneficio, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) residenza e soggiorno in Italia, ovvero di un Paese UE da almeno 10 anni alla data della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
2) requisiti economico-patrimoniali: il nucleo familiare richiedente deve avere: a) un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad euro 9.360; b) un valore del patrimonio immobiliare ai fini ISEE non superiore ad euro 30.000; c) un valore del patrimonio mobiliare ai fini ISEE non superiore ad euro 6.000 incrementato di euro 2.000 per ogni componente oltre il primo e con un massimo di euro 10.000, aumentato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. Questi valori sono incrementati di euro 5.000 per ogni componente del nucleo affetto da disabilità ai fini ISEE; d) un valore del reddito familiare inferiore alla soglia di euro 6.000, moltiplicato per uno specifico coefficiente indicato dal decreto stesso e collegato alla numerosità del nucleo familiare. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 qualora il nucleo risieda in un’abitazione in locazione. La norma prevede, inoltre, alcune specifiche di computo del reddito familiare ai fini ISEE, applicabili esclusivamente ai fini del RdC;
3) Rìrequisiti legati al godimento di “beni durevoli”: nessun componente del nucleo familiare deve avere la disponibilità (proprietario o meno) di: a) autoveicoli immatricolati nei sei mesi precedenti o motoveicoli immatricolati nei due anni precedenti di cilindrata, rispettivamente, superiore ai 1600 e 250 cc, fatta eccezione per i mezzi per i quali sono previste agevolazioni legate alla disabilità; b) navi o imbarcazioni da diporto.
Sono esclusi dalla fruizione del RdC:
– i detenuti e i soggetti ricoverati presso strutture sanitarie a totale carico dello Stato o di una PA;
– i nuclei di cui faccia parte uno o più soggetti che abbiano presentato dimissioni volontarie nei 12 mesi antecedenti la domanda di RdC, ad eccezione di chi abbia presentato dimissioni per giusta causa.
Precisiamo che la fruizione dell’integrazione è condizionata alla immediata disponibilità al lavoro ed alla sottoscrizione di patti per l’inserimento nel lavoro, oltre che all’accettazione di offerte di lavoro congrue anche a distanza dal comune di residenza.
Il decreto legge che disciplina il reddito di cittadinanza prevede degli incentivi a favore delle aziende che procedano ad assumente con contratto a tempo pieno e indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza, direttamente o in somministrazione. I datori di lavoro, per garantirsi l’accesso all’incentivo, dovranno comunicare, preventivamente, alla piattaforma digitale dedicata (SIULP), la disponibilità di posti di lavoro vacanti.
L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro (ad esclusione dei premi e dei contributi Inail), restando nei limiti dell’importo mensile del RdC percepito al momento dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità di RdC e quanto già goduto dal beneficiario stesso.
In caso di assunzione di donne o soggetti svantaggiati (art. 2, num. 4 Regolamento UE n. 651/2014), l’incentivo sarà incrementato di una mensilità, mentre l’importo non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque mensilità (sei per donne o soggetti svantaggiati), per un ammontare massimo mensile pari a 780 euro. In caso di rinnovo del RdC, l’esonero sarà concesso in misura massima pari a 5 mensilità.
Le agevolazioni si applicheranno a patto che si realizzi un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato e saranno compatibili e aggiuntive rispetto alle misure previste per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato (art. 1, co. 247, L. n. 145/2018).