SMARTPHONEIl Garante per la Privacy, con newsletter n. 395 del 3.11.2014, si è occupato di dare delucidazioni in materia di liceità dell’utilizzo della funzione di geolocalizzazione consentita dai dispositivi smartphone dati in uso a dipendenti.

I dispositivi in questione sono, infatti, idonei ad effettuare la localizzazione geografica dei dipendenti e per questo rientrano a pieno titolo nei sistemi di controllo a distanza dei lavoratori, disciplinati dall’art. 4 della Legge n. 300/1970, per cui sono leciti solo qualora siano giustificati da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro.

Come in tutte le ipotesi di controllo a distanza dei lavoratori, per garantire la tutela la libertà, i diritti e la dignità dei lavoratori dotati di smartphone dall’azienda, che per le particolari potenzialità d’uso hanno il potere di essere impiegati anche per finalità diverse da quelle lavorative al di fuori dell’espletamento dell’attività lavorativa,  l’organo del Ministero del lavoro ha precisato che il datore di lavoro debba attenersi ad una determinata procedura, che prevede di:

  • inoltrare al Garante per la Privacy apposita richiesta preliminare ex art. 17, D.Lgs. n. 196/2003;
  • in caso di parere positivo – che sarà fornito dal Garante sono qualora l’installazione della app in questione sia giustificata da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro, in quanto, si rammenta che la stessa sarebbe vietata per mere finalità di controllo a distanza dei lavoratori – ricercare l’accordo con la RSA/RSU e, in mancanza, presentare istanza di autorizzazione alla DTL territorialmente competente;
  • notificare al Garante per la Privacy, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 196/2003 , l’utilizzo dell’applicaziopne;
  • assicurarsi che sullo schermo dello smartphone sia visibile un’icona che indichi ai lavoratori quando la funzione di localizzazione è attiva nonché di impedire all’app di accedere ad altri dati (sms, mail, ecc.)
  • informare i lavoratori sulle caratteriste dell’applicazione compresi i tempi e le modalità di attivazione.

Infine, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, la rilevazione dei dati di geolocalizzazione non deve essere continuativa ma avvenire a intervalli stabiliti, e il sistema dovrà memorizzare solo l’ultima informazione relativa alla localizzazione, al termine di una determinata sessione di lavoro, cancellando automaticamente la rilevazione precedente.