L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 49 del 11 luglio 2013, ha chiarito che, nell’ambito del rapporto di lavoro autonomo occasionale, non è necessario assoggettare a ritenuta alla fonte le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio strettamente necessarie per lo svolgimento della prestazione di lavoro.

L’Agenzia prosegue nel suo chiarimento evidenziando il fatto che vi è differenza tra la determinazione del reddito di lavoro autonomo e quella del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

Infatti:

  • i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso (articolo 54, comma 1 del TUIR), senza, quindi, prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo;
  • i redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo specifico (articolo 71, comma 2 del TUIR).  
Pertanto, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa,  il committente è esonerato dall’obbligo di assoggettare tali rimborsi alla ritenuta alla fonte.