Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2011, n. 173, il Dlgs 18 luglio 2011, n. 119 che agli articoli 6 e 7 attua quanto previsto dall’art. 23 del cd. Collegato lavoro – legge n. 183/2010 che ha delegato il Governo al riordino della normativa vigente in particolare in materia di permessi per assistenza di disabili fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati.
Il Collegato lavoro (legge 4 novembre 2010, n. 183) aveva già corposamente modificato il comma 3 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ritoccata la disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità contenuta nella legge quadro già rivisitata da leggi successive quali la n. 53 dell’8 marzo 2000 e il Dlgs n. 151 del 26 marzo 2001.
Una delle modifiche più eclatanti, avvenuta attraverso la sostituzione del comma 3 dell’articolo 33 ad opera dell’articolo 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è stata la restrizione nel grado di parentela e affinità che intercorre tra il portatore di handicap e il familiare che può fruire di tre giorni di permesso mensile per la sua assistenza, riducendolo dal terzo al secondo.
La parentela di terzo grado può giocare il suo ruolo solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i sessantacinque anni di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti.
Il permesso di tre giorni mensile non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per la stessa persona disabile, mentre per l’assistenza al figlio, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori ma alternativamente.
Ora con la modifica contenuta nell’articolo 6 del decreto legislativo n. 119/2011 in via di pubblicazione, viene aggiunto un ultimo periodo al comma 3 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e un ulteriore comma 3-bis.
Con la modifica indicata nel decreto legislativo n. 119/2011 in esame, viene dichiarata la possibilità per il singolo lavoratore di assistere più persone in situazione di handicap grave che però rientrino in un grado di parentela più ristretto.
Sarà infatti possibile assistere anche più soggetti colpiti da disabilità grave solo nel caso in cui la persona da assistere sia il coniuge o un parente o affine entro il primo grado o ancora entro il secondo, se i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie ovvero siano deceduti o mancanti.
Con l’eliminazione da parte della precedente normativa del requisito della convivenza, si è aperta inoltre la possibilità di assistere un soggetto disabile residente in località distanti.
Tuttavia per le distanze che sono oltre i 150 Km dal luogo di residenza del lavoratore, il legislatore richiede la dimostrazione dell’effettiva assistenza, attraverso comprovata documentazione dei titoli di viaggio. Il richiedente i permessi dovrà quindi dimostrare di essersi effettivamente recato ad assistere il familiare disabile presso il suo domicilio conservando biglietti di mezzi pubblici o fatture autostradali o altra documentazione idonea a fornire la prova di aver raggiunto l’assistito.