Con l’interpello 8 marzo 2011 n. 16, il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in ordine alla problematica concernente il mancato godimento o pagamento, entro le scadenze indicate dai Ccnl, dei permessi per riduzione di orario (c.d. Rol) e per ex festività.
Premesso che:
- i permessi per Rol costituiscono un istituto di fonte contrattuale che consente al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza tuttavia subire una decurtazione sulla misura della retribuzione;
- le ex festività o festività soppresse sono permessi individuali, pari ad un totale di 32 ore, previsti in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili (S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione).
In entrambi i casi (rol ed ex festività) trattasi di istituti di previsione meramente contrattuale e, pertanto, la relativa disciplina risulta rimessa all’accordo delle parti.
Il mancato rispetto degli accordi stabiliti non contempla alcuna ipotesi sanzionatoria, né penale né amministrativa.
Con riferimento, invece, all’insorgenza dell’obbligazione contributiva in caso di mancato godimento dei permessi in esame nonché di mancato pagamento dell’indennità sostitutiva degli stessi alle scadenze stabilite dai Ccnl, il Ministero evidenzia che tale obbligazione, in linea con i principi che regolano la materia previdenziale, va individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.
Pertanto, l’adempimento dell’obbligo contributivo non può subire alcuno slittamento temporale e di conseguenza il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso (secondo le previsioni del ccnl applicato dall’azienda).
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