L’art. 7 comma 2 lettera e) della legge 12.07.2011 n. 106 (cd. Decreto Sviluppo) ha stabilito che il contribuente non ha più l’obbligo di presentare, ogni anno, la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia unitamente alle condizioni di spettanza ed ai dati relativi ai familiari per i quali si richiede l’attribuzione del beneficio fiscale.

Pertanto, i datori di lavoro, quali sostituti d’imposta, dovranno esigere la presentazione della dichiarazione di spettanza delle detrazioni fiscali solo all’atto dell’assunzione. In assenza di dichiarazione, il datore di lavoro non dovrà attribuire il beneficio fiscale.

La presentazione della dichiarazione non andrà ripetuta ogni anno, ma solo al verificarsi di qualsivoglia variazione che rilevi ai fini del diritto a fruire delle detrazioni fiscali.