Con risposta ad interpello 1° agosto 2012 n. 19, il Ministero del lavoro risponde al quesito posto da Assaeroporti (Associazione Italiana Gestori Aeroporti) relativamente alla vigenza o meno dell’art. 8, comma 5, L. n. 160/1988.
Secondo quanto disposto dall’art. 8 comma 5 della L. 160/88 il lavoratore che svolga, durante il periodo di integrazione salariale, altra attività di lavoro autonomo o subordinato ha l’obbligo di darne comunicazione preventiva alla sede Provinciale Inps, pena la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale.
Il Ministero spiega che la norma è stata introdotta quando non vigeva l’obbligo di comunicazione preventiva dell’instaurazione dei rapporti di lavoro. Tale obbligo è stato esteso dalla legge n. 296/2006 a tutti i datori di lavoro e per tutte le tipologie di lavoro subordinato, nonché per alcune tipologie di lavoro autonomo, per il lavoro associato e per le altre esperienze lavorative. Tali comunicazioni sono valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Drl e Dpl, dell’Inps, dell’Inail, nonché di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
Pertanto, il Ministero conclude che, quantomeno per le tipologie lavorative oggetto della suddetta comunicazione preventiva, viene meno l’obbligo del lavoratore, ex art. 8, comma 4, L. n. 160/1988, di comunicare all’Inps lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale, con la conseguenza che viene meno anche la possibilità di far conseguire dall’inosservanza di tale obbligo qualsivoglia sanzione per il soggetto obbligato.