Il Ministero del lavoro, con la nota 3 giugno 2011, n. 9044, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla problematica concernente il mancato godimento o pagamento, entro le scadenze indicate dai Ccnl, dei permessi per riduzione di orario (c.d. Rol).
Infatti, nell’interpello n. 16/2011, il Ministero aveva evidenziato che l’insorgenza dell’obbligazione contributiva in caso di mancato godimento o pagamento dei Rol andava individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi fissato dal Ccnl.
Con la nota in esame, il Ministero ha precisato che tale termine può essere disciplinato e fissato, oltre che da clausole contrattuali di livello nazionale, anche da parte della contrattazione collettiva di tipo aziendale o direttamente dalle parti.
Il datore di lavoro e il lavoratore potranno, quindi, decidere quando i permessi vanno goduti e, se questo non dovesse avvenire (cioè trascorre il termine e i permessi non vengono utilizzati nè monetizzati) scatta per il datore di lavoro l’obbligo (entro il 16 del mese successivo a quello della scadenza pattuita) di versare la contribuzione previdenziale.