La nuova disciplina dei contratti a termine definita dalla legge 78/2014 prevede la possibilità di non indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo o sostitutivo giustificatrici dell’apposizione del termine al rapporto di lavoro.
La causale, infatti, è stata prevista dallo stesso legislatore che all’art. 1 identifica con la “perdurante crisi occupazionale e l’incertezza dell’attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare” una vera e propria causale di portata generale che giustifica la mancata indicazione di altra motivazione nel singolo contratto individuale a tempo determinato.
Condizione necessaria per far ricorso alla succitata “acausalità legale” è il rispetto del limite di durata complessiva dei contratti stipulati a termine per l’espletamento di una determinata mansione, e del limite apposto al numero totale di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro.
1. I contratti di lavoro a termine stipulati a partire dal 21 marzo 2014 non potranno avere una durata superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe e a prescindere dal numero di rinnovi, per lo svolgimento di una stessa mansione, sia nella forma di contratto a tempo determinato che nell’ambito di un contratto di somministrazione.
Fermo restando, quindi, il limite assoluto di 36 mesi, il contratto può essere rinnovato liberamente, senza prescindere però dal periodo di vacanza tra un contratto e il successivo che resta di 10 o 20 giorni a seconda che il contratto iniziale sia inferiore o superiore a 6 mesi, e può essere prorogato fino ad un massimo di 5 volte.
2. Ogni datore di lavoro può stipulare un numero di contratti a tempo determinato che non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato al 1° gennaio dell’anno di assunzione, ferma restando la possibilità dei contratti collettivi di prevedere limiti diversi. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. La violazione del limite del 20% comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, se la violazione riguarda un solo lavoratore, per poi salire al 50% se la lavorazione riguarda più di un lavoratore.