Con messaggio n. 10358 del 27 giugno 2013 l’INPS è intervenuta, nuovamente, sul contributo di licenziamento precisando che:
- il contributo di licenziamento è dovuto anche in caso di recesso da parte del datore di lavoro nel corso o al termine del periodo di prova;
- per i lavoratori intermittenti – con o senza disponibilità – i periodi non lavorati non concorrono al computo dell’anzianità aziendale;
- nell’anzianità aziendale non vanno considerati i periodi di sospensione per aspettativa non retribuita;
- per i lavoratori coinvolti in operazioni societarie ex art. 2112 c.c., in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini del calcolo del contributo di licenziamento, va considerata anche il periodo di lavoro svolto presso l’azienda cedente;
- è escluso il contributo di licenziamento nel caso di lavoratori collocati in mobilità dal curatore, liquidatore o il commissario ex art. 3 comma 3 della legge n. 223/91 fino al 31.12.2016;
- il contributo di licenziamento è dovuto nel caso di procedure concorsuali che interessino aziende non soggette alla legge n. 223/91, con riferimento alle interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a far tempo dal 01.01.2013.