Con messaggio n. 19350 dell’11.10.2011 l’Inps affronta il tema relativo alla successione dei periodi di integrazione salariale con particolare riguardo al caso in cui un periodo di Cassa integrazione guadagni ordinaria di 52 settimane abbia fatto seguito ininterrottamente a un periodo di cassa integrazione straordinaria (anch’esso di 52 settimane).

In questo caso una nuova richiesta di Cassa integrazione ordinaria potrà essere accolta solamente nel caso in cui l’anno di Cigs possa essere considerato quale periodo di ripresa dell’attività lavorativa. Ciò sarà possibile unicamente qualora non via sia stata sospensione a zero ore ma l’attività sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure ad orario ridotto. Invece, nel caso di CIGS a zero ore, la richiesta di CIGO non potrà essere presentata prima del decorso di almeno 52 settimane di attività lavorativa.