Con il messaggio n. 16606 del 12 ottobre 2012, l’Inps chiarisce che tutti i beneficiari del trattamento di Cassa integrazione che non abbiano superato il periodo di prova previsto dal nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono rientrare nel programma di Cassa integrazione salariale e fruire della relativa indennità, analogamente ai lavoratori che si rioccupano con contratto a termine, con relativa applicazione delle disposizioni di cui alla circolare Inps n. 130/2010.

La posizione assunta dall’Inps segue l’indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale sull’impossibilità di considerare l’assunzione in prova come un contratto di lavoro completo in tutti i suoi elementi equiparabile a tutti gli effetti a quelli del contratto definitivo. Pertanto,  può correttamente dirsi che il contratto di lavoro nel periodo di prova, non seguito da assunzione, si configura come contratto a tempo determinato. Nei casi di recesso del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, quindi, ne consegue che ad esso, dovendosi configurare il contratto di lavoro nel periodo di prova come contratto a termine, devono riconnettersi tutti gli effetti tipici del contratto a tempo determinato.