Con risposta ad interpello il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti riguardo il diritto all’indennità ASpI e l’obbligo di versamento del contributo di licenziamento nei casi di licenziamento disciplinare. Nello specifico il Ministero ritiene che il licenziamento disciplinare non possa essere qualificato come disoccupazione “volontaria”.
La sanzione del licenziamento quale conseguenza di una condotta posta in essere dal lavoratore, seppur volontaria, non è infatti “automatica”, bensì “rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio di potere discrezionale” ( Cassazione n. 4382 del 25.07.1984).
Il licenziamento disciplinare può essere considerato già un’adeguata risposta dell’ordinamento al comportamento del lavoratore e, pertanto, la negazione della corresponsione dell’ASpI costituirebbe un’ulteriore reazione sanzionatoria nei suoi confronti.
Per tali motivi, nel caso di licenziamento disciplinare il lavoratore ha comunque diritto all’indennità ASpI e, di conseguenza, sul datore di lavoro grava l’onere del versamento del contributo di licenziamento.