In merito al licenziamento per giustificato motivo, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dirigente che si colloca in ferie autonomamente senza accordo col datore. Con la sentenza n. 26464, depositata il 21 dicembre 2016, viene precisato che il potere del dirigente circa la scelta del periodo di godimento delle ferie incontra il limite di una contraria previsione del contratto, che invece può subordinarlo all’intesa con l’azienda. Pertanto, è licenziabile il dirigente che si “autocolloca” in ferie quando il contratto prevede l’accordo con il datore di lavoro.
In particolare, la corte di Cassazione è stata investita della decisione definitiva sulla giustificatezza del licenziamento per giusta intimato a un dirigente di catene alberghiere che, consapevole di dover provvedere di lì a pochi giorni a importanti pagamenti per conto dell’azienda, si era autonomamente collocato in ferie senza accordo con la società.
Il dirigente ha così avanzato due separati giudizi per ottenere il pagamento di crediti retributivi vari e per impugnare il recesso. In primo grado il tribunale ha accolto le motivazioni del lavoratore, condannando la società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e di quella supplementare prevista dalla contrattazione collettiva per il caso di licenziamento ingiustificato.
Secondo la Cassazione, quindi, il potere del dirigente di scegliere autonomamente il periodo di ferie soccombe di fronte a una contraria previsione del contratto collettivo o individuale. Inoltre, è da ritenersi errata l’interpretazione suggerita dal lavoratore secondo cui la clausola dell’accordo debba riferirsi esclusivamente alle ferie maturate nel corso dell’anno, e non già a quelle arretrate, per il solo godimento delle quali egli si sarebbe “autocollocato” in ferie.
La Corte ha infatti statuito che se le parti collettive hanno ritenuto necessario che il godimento delle ferie in una o più soluzioni debba essere concordato tra le parti secondo le necessità aziendali, lo stesso vale anche per le ferie arretrate. Dunque, se è vero che il dirigente ha tutto il diritto di godere le ferie o quanto meno alla liquidazione di quelle non godute, tale diritto deve essere però concordato con il datore di lavoro se previsto dalla contrattazione applicata.