Il Ministero del lavoro ed il Ministero dell’interno, rispettivamente con circolari n. 620 e n. 728 del 3 febbraio 2012, hanno confermato che il nostro Paese ha deciso di non prorogare il regime transitorio relativo alle limitazioni per l’accesso al mercato del lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati della Romania e della Bulgaria.

Infatti, in seguito all’entrata della Romania e della Bulgaria nell’Unione Europea, il Governo Italiano aveva liberalizzato il lavoro autonomo per i due Paesi  e aveva limitato l’accesso al mercato del lavoro subordinato prevedendo un’apertura immediata solo nei seguenti settori: agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato e lavoro stagionale.

Per i restanti settori produttivi il datore di lavoro doveva presentare allo Sportello Unico per l’immigrazione la richiesta di nullaosta al lavoro.

Dal 1° gennaio 2012 il regime transitorio sopra descritto non è più prorogato. Pertanto,  le limitazioni all’accesso al lavoro nei settori produttivi per i quali operava la restrizione devono ritenersi decadute.