In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il DPCM che ne stabilisce le modalità di attuazione, di percepire la quota maturanda del TFR (di cui all’art. 2120 c.c.), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare.
Si procederà tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria; quanto erogato non sarà imponibile ai fini previdenziali.
Inoltre, ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo, non si tiene conto dell’eventuale erogazione diretta della quota maturanda del TFR consentita dalla legge.
La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. In assenza di espressione di volontà, resta ferma la normativa vigente.
Le presenti norme non si applicano nel caso di datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e di aziende dichiarate in crisi ex lege n. 297/1982.
I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per l’accesso al credito e da garanzia dello Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia.
Al fine di accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all’INPS apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro, dell’economia e l’ABI. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto.
E’ istituito presso l’INPS il citato fondo per l’accesso ai finanziamenti per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.
Per le modalità di attuazione delle disposizioni in esame si rimanda ad un D.P.C.M., da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.