Modificando l’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 viene ammessa in deduzione ai fini IRAP, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro.
Per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società agricole viene estesa l’integrale deducibilità IRAP del costo del lavoro per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale. L’estensione della deduzione IRAP ai produttori agricoli è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea
Nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria attività viene introdotto un credito d’imposta IRAP pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali; il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
A scopo di coordinamento, si dispone l’integrazione della deduzione dalle imposte sul reddito anche con la quota residuale di deduzione del costo del lavoro contemplata.