untitledLa legge di stabilità  2016 ha disposto che i lavoratori dipendenti privati con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive,  che maturino entro il 31 dicembre 2018 i requisiti minimi al trattamento pensionistico di vecchiaia  previsti dalla Riforma Fornero potranno ridurre l’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 e il 60 per cento dell’orario intero contrattuale.

La riduzione dell’orario è possibile su intesa col datore di lavoro e per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e quella di maturazione del requisito di pensionamento.

In tal caso, al lavoratore spetterà mensilmente in busta paga  una somma uguale alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale in relazione alla quota di prestazione non effettuata in funzione della riduzione di orario.

Tale somma  non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente da dichiarare e non è assoggettata a contribuzione previdenziale. Trattasi di somma netta aggiuntiva.

In relazione ai periodi di prestazione lavorativa ridotta, al lavoratore verrà riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

Le modalità procedurali per l’accesso al beneficio saranno oggetto di specifico decreto del Ministero del Lavoro da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità.