La detrazione per i figli è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati (100% al richiedente se il coniuge è a carico), ovvero previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.
La detrazione spetta, in mancanza di accordo (tale accordo è finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50% ovvero ad attribuire l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato), all’affidatario in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo (tale accordo può avere il contenuto di attribuire l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato), nella misura del 50% tra i genitori.
Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore (tale condizione non opera automaticamente).
Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.