L’INPS, con il messaggio 2887 del 12 luglio 2017, specifica le modalità di calcolo della misura minima della retribuzione oraria da assumere a riferimento per la corresponsione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore dell’agricoltura.

La misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è determinata a partire dai minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014 cui va aggiunto “terzo elemento retributivo”, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato: festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità.
Pertanto, il compenso minimo relativo allo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è pari a:
  • Area professionale 1: € 9,65, pari a 38,60 euro giornalieri;
  • Area professionale 2: € 8,80, pari a 35,20 euro giornalieri;
  • Area professionale 3: € 6,56, pari a 26,24 euro giornalieri.
Per ciò che concerne il computo dei lavoratori a tempo indeterminato, invece, l’INPS ha precisato che:
  • i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati;
  • ai fini del computo della forza aziendale mensile, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;
  • ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato va invece calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento.