Il decreto legge n. 87/2018, noto come “decreto dignità”, è intervenuto apportando tra le altre delle modifiche alla disciplina dei voucher, ampliandone il campo di applicazione alle aziende alberghiere ed alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo.

In particolare i ritocchi alla disciplina, contenuti all’art. 2-bis inserito in sede di conversione del D. L. n. 96/2018, in vigore dal 12 agosto, solo per le aziende turistiche su menzionate innalza da 5 a 8 il numero dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in forza dei quali è vietato il ricorso al lavoro occasionale.

Il calcolo di tale limite dimensionale, come chiarito dalla circolare INPS n. 107/2017, si riferisce alla media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato per il periodo che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa.

La forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario.

L’istituto ha anche precisato (rettificando quanto inizialmente indicato nella circolare n. 107/2017) che non vanno computati i lavoratori assunti con contratto di apprendistato in aderenza a quanto previsto dall’art. 47, comma 3, del D. Lgs. 81/2015.

L’eccezione contenuta nel decreto non è generalizzata ma riguarda esclusivamente le attività lavorative rese dai seguenti soggetti:

– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità

– giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università

– persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150

– percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Oltre all’estensione del campo di applicazione, il decreto ha apportato novità anche con riferimento alla comunicazione della prestazione a carico dell’utilizzatore. La disciplina generale, infatti, prevede che l’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente specifiche informazioni previste dal comma 19 dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, vale a dire la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione.

Alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo non viene richiesta l’indicazione anche dell’ora di inizio ma è sufficiente solo la data; per quanto concerne la durata della prestazione è previsto che venga indicato il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni, rinviando a consuntivo l’obbligo di collocare la prestazione lavorativa effettivamente resa.