Il lavoro accessorio, retribuito tramite i cosiddetti buoni lavoro, previsto dal D.Lgs. 276/2003 è stato rivisitato dalla legge 92/2012 (articolo 1, commi 32 e seguenti).

Ricordiamo che il lavoro occasionale di tipo accessori è un rapporto flessibile, destinato ad «attività lavorative di natura meramente occasionale»: qualunque committente privato o pubblico può oggi rivolgersi a qualunque prestatore di lavoro, anche minore (nel rispetto delle norme in materia di salute sui luoghi di lavoro) – per ottenere una collaborazione per compensi limitati a:

  • 5mila euro per anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti,
  • 2mila euro se il committente è un imprenditore commerciale o professionista

Fino al 31 maggio 2013, possono essere usati i vecchi buoni (articolo 1, comma 33, della legge 92/2012), in base alle regole vigenti prima del 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della riforma.

Ogni buono corrisponde al valore nominale di 10 euro (fino a nuovo decreto ministeriale), il 75% dei quali va in tasca al lavoratore.
La riforma del lavoro ha chiarito che ogni voucher ha un valore “orario” (articolo 72, comma 1, Dlgs 276/2003), il che significa che, salvo migliori intese tra le parti, a ogni ora di lavoro deve corrispondere un buono.

Pertanto il tempo che ogni lavoratore può dedicare ogni anno al lavoro accessorio è conseguentemente pari a: non oltre 500 ore (200 ore se il committente è un imprenditori o un professionista).