Il Ministero del lavoro con risposta ad interpello 27 marzo 2013, n. 13 fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di impiegare il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l’attività di assistenza ai bagnanti con contratto di lavoro intermittente.
Preliminarmente, il Ministero ricorda che, ai sensi degli artt. 34, comma 1 e 40 del D.Lgs. n. 276/2003, l’individuazione delle attività lavorative per le quali è ammesso il ricorso al contratto di lavoro intermittente è rimessa alla contrattazione collettiva oppure, in assenza della disciplina contrattuale, alla tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
Nella fattispecie in esame, la figura del “personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali” prevista al n. 19 della tabella allegata al citato Regio Decreto può considerarsi assimilabile a quella dei bagnini degli stabilimenti balneari: infatti, l’attività svolta da entrambe le figure è sostanzialmente identica.
Pertanto, il Ministero ritiene possibile instaurare rapporti di lavoro intermittente per il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l’attività di assistenti bagnanti al pari del personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali.