Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello n. 31 del 19 novembre 2013, fornisce indicazioni in ordine alla possibilità di utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione alle figure dell’interprete e del traduttore che espletano la propria attività presso scuole o istituti di lingua, assimilando tali categorie professionali a quella degli “interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo” di cui al n. 38 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
Il Ministero ritiene che le attività di cui al punto n. 38 del decreto sopra menzionato si riferiscono solo a prestazioni di interpretariato rese nell’ambito di strutture di tipo alberghiero ovvero presso agenzie di viaggio e del turismo.
Pertanto, non sembra possibile operare una equiparazione della figura dell’interprete/traduttore impiegato presso scuole o istituti di lingua a quella di cui al n. 38 della tabella citata.